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Adozioni

Le adozioni internazionali sono regolate dalla Legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, conclusa e firmata a l’Aja, il 29 maggio 1993” e dalla legge n°149 del 2001.
La Convenzione dell’Aja del 1993 ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono riconosciute a livello internazionale, d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi:

  • Albania, Australia, Austria
  • Belarus, Belgio Brasile, Bulgaria
  • Canada, Cile, Cina (Repubblica Popolare di), Cipro, Costa Rica
  • Danimarca
  • Estonia
  • FilippineFinlandia, Francia
  • Georgia, Germania, Grecia
  • Irlanda, Islanda, Israele, Italia, India
  • Lettonia, Lituania, Lussemburgo
  • Macedonia (Rep. Jugoslava di Macedonia), Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro
  • Nuova Zelanda, Norvegia
  • Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Portogallo
  • Regno Unito di Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia (Federazione Russa)
  • Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera
  • Turchia
  • Ungheria, Uruguay
  • Venezuela

Per tutte le informazioni relative all’iter da seguire per adottare un minore straniero si può consultare il sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali (www.commissioneadozioni.it).

Compito della Rappresentanza diplomatico-consolare

Il compito della rete diplomatico-consolare è quello di collaborare, per quanto di competenza, con l’Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art. 32, comma 4, della legge n. 184/1983 come modificata dalla Legge n. 476/1998). Tale attività può riguardare legalizzazione e controllo della documentazione, nonchè assistenza, laddove necessario, anche attraverso l’agevolazione dei contatti con le Autorità locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell’Aja). Inoltre, la sede diplomatico-consolare avrà il compito di rilasciare il visto per l’Italia per il minore, previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Ingresso del minore in Italia

Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L’effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione. Ai sensi dell’art.33 della legge n°184 del 1983, come modificata dalla legge n°476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d’ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa, e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali. Una volta che il minore sia entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.

Acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore

La procedura di adozione si conclude con l’ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art.34 punto 3 della legge n°476 del 1998).

Adozione da parte di coppie italiane residenti all’estero

L’adozione pronunciata dall’Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.