﻿{"id":251,"date":"2022-11-24T14:11:46","date_gmt":"2022-11-24T13:11:46","guid":{"rendered":"https:\/\/ambcittadelmessico.esteri.it\/?page_id=251"},"modified":"2026-01-30T13:05:29","modified_gmt":"2026-01-30T19:05:29","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambcittadelmessico.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza e Adozione"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a><\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<strong><em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa\u00a0<a href=\"https:\/\/ambcittadelmessico.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/tabla-impuestos-consulares\/\">pagina<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/li>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque (atto originale, non digitale);<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, in formato <strong><em>\u201ccopia fiel del libro<\/em><\/strong><strong><em>\u201d<\/em><\/strong>, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana. Gli atti ecclesiastici italiani hanno validit\u00e0 legale soltanto se accompagnati da una comunicazione del Comune che attesti l\u2019inesistenza di atti di stato civile;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero, con <em>apostille<\/em> e traduzione in italiano e visto consolare, rilasciato dal Consolato italiano competente.<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato. Il documento della <em>Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores<\/em> si chiama\u00a0<strong>\u201c<em>Constancia de no antecedentes de naturalizaci\u00f3n o b\u00fasqueda de antecedentes de naturalizaci\u00f3n<\/em>\u201d<\/strong>. Tale Certificato \u00e8 necessario anche per i seguenti discendenti:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Tutti i <u>discendenti nati in Messico fino il 31\/12\/1975<\/u>;<\/li>\n<li>tutti i <u>discendenti nati prima del 31\/12\/1975, fuori dal territorio messicano e che abbiano uno o entrambi i genitori messicani<\/u>;<\/li>\n<li><u>t<\/u>utti i <u>discendenti nati fuori dal territorio messicano e che siano emigrati in Messico<\/u>;<\/li>\n<li>tutti i <u>discendenti nati fuori dal territorio messicano e che abbiano sposato un cittadino\/a messicano\/a<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>Il certificato deve riportare le generalit\u00e0 del discendente indicate nell\u2019atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona \u00e8 stata identificata negli atti formati all\u2019estero<\/u> (relativi a matrimoni; nascita del figlio\/a, morte);<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Questo Certificato lo richieder\u00e0 la nostra Ambasciata);<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>N.B.<\/strong> La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dovr\u00e0 avere apostilla + traduzione in italiano (se messicana) e apostilla + traduzione in italiano con visto consolare rilasciato dal competente consolare se proveniente da altre nazioni.<\/p>\n<p><u>MODELLI COMPILATI DALLA SEZIONE \u201cMODULISTICA\u201d\u00a0 (Cittadinanza):<\/u><\/p>\n<ul>\n<li>Richiesta di trascrizione atti<\/li>\n<li>Albero genealogico (nonno e padre unicamente)<\/li>\n<li>Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana \u201c<em>jure sanguinis<\/em>\u201d, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne<\/li>\n<li>Formato AIRE compilato<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>ATTENZIONE \u2013 INFORMAZIONI IMPORTANTI:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>1) I cittadini\u00a0<strong>non messicani<\/strong>\u00a0possono presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza in Messico solo se sono ivi residenti (Forma Migratoria come residente temporaneo o permanente).<\/p>\n<p>2) Il\u00a0<strong>costo<\/strong> per la ricezione ed esame di ogni richiesta di cittadinanza \u00e8 <strong>600 Euro<\/strong>, da pagare in Pesos MXN al momento della presentazione dei documenti.<\/p>\n<p>3) Sono accettati\u00a0<strong>esclusivamente i documenti<\/strong>\u00a0(rilasciati in Italia o all\u2019estero)\u00a0<strong>con data<\/strong>\u00a0di emissione\u00a0<strong>non superiore a 1 anno.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista\u00a0<strong>in originale<\/strong>, salvo che un familiare\u00a0<u>diretto<\/u>\u00a0(padre\/madre, fratello\/sorella, figlio\/a) dopo il 2022 abbia presentato gli stessi documenti per la propria richiesta di cittadinanza.<\/p>\n<p>Non saranno accettate copie di documenti presentati da altri familiari del richiedente che non siano parenti in linea diretta (es. zii, cugini, nonni, ecc.), n\u00e9 presentati ad altre Sedi o in Italia.<\/p>\n<p>5)\u00a0<u>Prima del 1948<\/u>, la\u00a0<strong>donna italiana<\/strong>\u00a0<u>non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli<\/u>. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potr\u00e0 essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: #1a1a1a;\">6) Ai sensi degli articoli 30, comma I, e 33 della Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 1857, entrata in vigore il 16 settembre 1858, \u201ccoloro che sono nati\u201d in Messico da &#8220;genitori stranieri&#8221; sono anch\u2019essi stranieri. Tali disposizioni sono cambiate con la nuova Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 05 febbraio 1917, con la quale si stabilisce la concessione della cittadinanza messicana iure solis, per elezione ai figli degli stranieri che siano nati in Messico fino al 1998.\u00a0<span style=\"background: white;\">Tuttavia, si rappresenta che limitatamente ai cittadini italiani, deve trovare applicazione il trattato bilaterale del 1888 tra il Regno d\u2019Italia e gli Stati Uniti Messicani, il quale ha cessato di avere vigore a partire dal giorno 18.07.1953.\u00a0<\/span>Pertanto, le norme introdotte dal diritto interno messico nel 1917 disciplineranno i casi di cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani solo a partire da tale data. Da ci\u00f2 ne deriva che la richiesta della cittadinanza italiana per i discendenti degli italiani\u00a0<b>possano essere presentate solo se sono nati in Messico dopo il 18.07.1953<\/b>\u00a0e che non abbiano manifestato la volont\u00e0 di essere considerati messicani davanti la \u201cSecretar\u00eda de Relaciones Exteriores\u201d. Tutti i discendenti degli italiani nati in Messico prima di tale data che non siano stati ufficialmente riconosciuti italiani a seguito di apposita dichiarazione al raggiungimento della loro maggiore et\u00e0, non potranno pi\u00f9 trasmettere la cittadinanza italiana. Infatti, ai sensi del citato trattato, \u201ci figli di padre italiano nati in territorio messicano, sarebbero stati considerati come italiani, a tutti gli effetti durante la loro minore et\u00e0, e conserveranno la stessa cittadinanza giunti alla maggior et\u00e0, purch\u00e9 allora, o nel termine di un anno dopo, computato dal giorno in cui l\u2019abbiano compiuta, manifestino, sia direttamente, sia per mezzo degli Agenti diplomatici o consolari italiani, residenti nel Messico, il desiderio di conservare la menzionata cittadinanza. La semplice omissione di manifestare tale desiderio, come si specifica sopra, far\u00e0 s\u00ec che vengano considerati come della cittadinanza del paese di loro nascita\u201d. Si rammenta che la disciplina di origine pattizia e\u2019 norma speciale, che deroga alla normativa generalmente applicabile, sia in applicazione di principio generale di diritto che per espresso richiamo operato dalla legge n. 555\/1912.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0legge\u00a023 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. 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