﻿{"id":1183,"date":"2022-09-02T18:37:17","date_gmt":"2022-09-02T23:37:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ambcittadelmessico.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/09\/cittadinanza-per-discendenza\/"},"modified":"2022-09-02T18:37:17","modified_gmt":"2022-09-02T23:37:17","slug":"cittadinanza-per-discendenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambcittadelmessico.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/09\/cittadinanza-per-discendenza\/","title":{"rendered":"CITTADINANZA PER DISCENDENZA"},"content":{"rendered":"<p>Le richieste di <strong>cittadinanza per discendenza<\/strong> possono essere presentate attraverso il <strong>VFS<\/strong>, che lavora con l&#8217;Ambasciata nei servizi di informazione e <strong>appuntamenti<\/strong> per la presentazione delle richieste in questo settore. I contatti per prendere appuntamento con il VFS sono i seguenti:<\/p>\n<p>Sito internet: https:\/\/consular-services.vfsglobal.com\/mex\/es\/ita<\/p>\n<p>Email: info.italymexico@vfsglobal.com<\/p>\n<p>Telefono: 5567228165<\/p>\n<p>Indirizzo: Ave. Jaime Balmes 11, Plaza Polanco, Torre D, ofic 201, Col. Polanco, Citta&#8217; del Messico<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">REQUISITI<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\u2022 Estratto originale di <strong>nascita<\/strong> recente dell\u2019avo emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano di nascita, con indicazione del nome del padre e della madre; in mancanza dell&#8217;atto di nascita del registro civile si potr\u00e0 accettare il certificato di battesimo emesso dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia e copia del libro di battesimo.<\/p>\n<p>\u2022 \u201cCopia fiel del libro\u201d dell\u2019<strong>atto di matrimonio ed eventuale atto di morte<\/strong> relativi al suddetto antenato (se sono atti stranieri, con apostille e traduzione in italiano). Sono accettati solo gli atti di matrimonio emessi da un ufficiale di stato civile. Gli atti ecclesiastici non hanno validit\u00e0 legale.<\/p>\n<p>\u2022 \u201cCopia fiel del libro\u201d degli atti di <strong>nascita<\/strong>, di <strong>matrimonio<\/strong> ed eventuali atti di <strong>morte<\/strong> di <strong>tutti i suoi discendenti<\/strong>, in linea retta, sino al richiedente (con apostille e traduzione in italiano);<\/p>\n<p>\u2022 \u201cCopia fiel del libro\u201d degli atti di nascita degli eventuali <strong>figli minori del richiedente<\/strong> (con apostille e traduzione in italiano).<\/p>\n<p>\u2022 Certificato rilasciato dalla Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores (Ministero degli Esteri messicano) che attesta se i discendenti abbiano o meno rinunciato alla cittadinanza italiana in occasione della naturalizzazione messicana per elezione o per aver richiesto un \u201cCertificado de nacionalidad mexicana por nacimiento\u201d. Il documento della Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores si chiama <strong>\u201cConstancia de no antecedentes de naturalizaci\u00f3n o b\u00fasqueda de antecedentes de naturalizaci\u00f3n\u201d<\/strong>. Tale Certificato \u00e8 necessario per i seguenti discendenti:<\/p>\n<p>&#8211; tutti i discendenti nati in Messico prima del 1917 pi\u00f9 il discendente successivo;<\/p>\n<p>&#8211; i discendenti di prima generazione (figli diretti di italiani) nati in Messico prima del 1981;<\/p>\n<p>&#8211; tutti i discendenti nati prima del 1981, fuori dal territorio messicano e che abbiano uno o entrambi i genitori messicani;<\/p>\n<p>&#8211; tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che siano emigrati in Messico;<\/p>\n<p>Il certificato deve riportare le generalit\u00e0 del discendente indicate nell\u2019atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona \u00e8 stata identificata negli atti formati all\u2019estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte). Il documento deve essere unicamente apostillato se \u00e8 negativo, mentre deve essere apostillato e tradotto in italiano se \u00e8 positivo.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">IMPORTANTE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>1) I cittadini <strong>non messicani<\/strong> possono presentare in Messico richiesta di riconsocimento della cittadinanza solo se sono residenti (FM come residente temporaneo o permanente)<\/p>\n<p>1) Il <strong>costo<\/strong> per la ricezione ed esame della documentazione di ogni richiesta di cittadinanza e\u2019 di 300 Euro, da pagare in pesos al momento della presentazione dei documenti.<\/p>\n<p>2) Possono essere accettati solamente i documenti (sia rilasciati in Italia che all&#8217;estero) con data di emissione <strong>non anteriore a 12 mesi<\/strong>.<\/p>\n<p>3) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista <strong>in originale<\/strong>, anche se un familiare li ha precedente presentati in un&#8217;altra richiesta di cittadinanza.<\/p>\n<p>4) Prima del 1948 la <strong>donna italiana<\/strong> non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potr\u00e0 essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna.<\/p>\n<p>5) In caso di <strong>divorzio<\/strong>, il richiedente deve farne menzione con una autodichiarazione firmata, indicando la data dello scioglimento del matrimonio e il nome del nuovo coniuge, luogo e data del matrimonio. Se la pratica di cittadinanza si conclude positivamente, il richiedente dovr\u00e0 consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato insieme all\u2019eventuale atto di secondo matrimonio.<\/p>\n<p>6) Se l\u2019avo nato in Italia ed emigrato all\u2019estero e\u2019 nato <strong>prima della proclamazione del Regno d\u2019Italia<\/strong> (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, \u00e8 condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.<\/p>\n<p>7) Le attuali province di <strong>Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia<\/strong> e alcuni Comuni delle province di <strong>Belluno e Udine<\/strong> sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Per tanto gli avi originari di detti territori, deceduti o emigrati prima di tale data, non erano cittadini italiani (bens\u00ec dell\u2019ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l\u2019avo emigrato con questo status, e\u2019 stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20\/12\/2010.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">I MODULI DA SCARICARE DALLA SEZIONE &#8220;MODULISTICA&#8221;:<\/span><\/p>\n<p>\u2022 Richiesta di trascrizione atti (sezione Stato civile)<br \/>\u2022 Albero genealogico (sezione Cittadinanza)<br \/>\u2022 Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana \u201cjure sanguinis\u201d, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne (sezione Cittadinanza)<br \/>\u2022 Formato AIRE compilato (sezione AIRE)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le richieste di cittadinanza per discendenza possono essere presentate attraverso il VFS, che lavora con l&#8217;Ambasciata nei servizi di informazione e appuntamenti per la presentazione delle richieste in questo settore. 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