Le richieste di cittadinanza per discendenza possono essere presentate attraverso il VFS, che lavora con l’Ambasciata nei servizi di informazione e appuntamenti per la presentazione delle richieste in questo settore. I contatti per prendere appuntamento con il VFS sono i seguenti:
Sito internet: https://consular-services.vfsglobal.com/mex/es/ita
Email: info.italymexico@vfsglobal.com
Telefono: 5567228165
Indirizzo: Ave. Jaime Balmes 11, Plaza Polanco, Torre D, ofic 201, Col. Polanco, Citta’ del Messico
REQUISITI
• Estratto originale di nascita recente dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita, con indicazione del nome del padre e della madre; in mancanza dell’atto di nascita del registro civile si potrà accettare il certificato di battesimo emesso dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia e copia del libro di battesimo.
• “Copia fiel del libro” dell’atto di matrimonio ed eventuale atto di morte relativi al suddetto antenato (se sono atti stranieri, con apostille e traduzione in italiano). Sono accettati solo gli atti di matrimonio emessi da un ufficiale di stato civile. Gli atti ecclesiastici non hanno validità legale.
• “Copia fiel del libro” degli atti di nascita, di matrimonio ed eventuali atti di morte di tutti i suoi discendenti, in linea retta, sino al richiedente (con apostille e traduzione in italiano);
• “Copia fiel del libro” degli atti di nascita degli eventuali figli minori del richiedente (con apostille e traduzione in italiano).
• Certificato rilasciato dalla Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministero degli Esteri messicano) che attesta se i discendenti abbiano o meno rinunciato alla cittadinanza italiana in occasione della naturalizzazione messicana per elezione o per aver richiesto un “Certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento”. Il documento della Secretaría de Relaciones Exteriores si chiama “Constancia de no antecedentes de naturalización o búsqueda de antecedentes de naturalización”. Tale Certificato è necessario per i seguenti discendenti:
– tutti i discendenti nati in Messico prima del 1917 più il discendente successivo;
– i discendenti di prima generazione (figli diretti di italiani) nati in Messico prima del 1981;
– tutti i discendenti nati prima del 1981, fuori dal territorio messicano e che abbiano uno o entrambi i genitori messicani;
– tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che siano emigrati in Messico;
Il certificato deve riportare le generalità del discendente indicate nell’atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte). Il documento deve essere unicamente apostillato se è negativo, mentre deve essere apostillato e tradotto in italiano se è positivo.
IMPORTANTE
1) I cittadini non messicani possono presentare in Messico richiesta di riconsocimento della cittadinanza solo se sono residenti (FM come residente temporaneo o permanente)
1) Il costo per la ricezione ed esame della documentazione di ogni richiesta di cittadinanza e’ di 300 Euro, da pagare in pesos al momento della presentazione dei documenti.
2) Possono essere accettati solamente i documenti (sia rilasciati in Italia che all’estero) con data di emissione non anteriore a 12 mesi.
3) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale, anche se un familiare li ha precedente presentati in un’altra richiesta di cittadinanza.
4) Prima del 1948 la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna.
5) In caso di divorzio, il richiedente deve farne menzione con una autodichiarazione firmata, indicando la data dello scioglimento del matrimonio e il nome del nuovo coniuge, luogo e data del matrimonio. Se la pratica di cittadinanza si conclude positivamente, il richiedente dovrà consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato insieme all’eventuale atto di secondo matrimonio.
6) Se l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero e’ nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
7) Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Per tanto gli avi originari di detti territori, deceduti o emigrati prima di tale data, non erano cittadini italiani (bensì dell’ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l’avo emigrato con questo status, e’ stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20/12/2010.
I MODULI DA SCARICARE DALLA SEZIONE “MODULISTICA”:
• Richiesta di trascrizione atti (sezione Stato civile)
• Albero genealogico (sezione Cittadinanza)
• Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne (sezione Cittadinanza)
• Formato AIRE compilato (sezione AIRE)