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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE: Modifica dell’art. 4. comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992.

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, le modifiche prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

È stata inoltre contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le sole dichiarazioni di cui alla previsione normativa in oggettonon è più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992.

Al contrario, le dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025 – da rendersi entro il 31 maggio 2025 – dovranno continuare a essere corredate dalla ricevuta di pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno.

Le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità vale unicamente per le istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate.