Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
— — —
Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
— — —
Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente
Per domande “presentate” si intende:
- Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
- Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
- Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
- Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:
- Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque (atto originale, non digitale);
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, in formato “copia fiel del libro”, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana. Gli atti ecclesiastici italiani hanno validità legale soltanto se accompagnati da una comunicazione del Comune che attesti l’inesistenza di atti di stato civile;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero, con apostille e traduzione in italiano e visto consolare, rilasciato dal Consolato italiano competente.
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. Il documento della Secretaría de Relaciones Exteriores si chiama “Constancia de no antecedentes de naturalización o búsqueda de antecedentes de naturalización”. Tale Certificato è necessario anche per i seguenti discendenti:
- Tutti i discendenti nati in Messico fino il 31/12/1975;
- tutti i discendenti nati prima del 31/12/1975, fuori dal territorio messicano e che abbiano uno o entrambi i genitori messicani;
- tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che siano emigrati in Messico;
- tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che abbiano sposato un cittadino/a messicano/a.
Il certificato deve riportare le generalità del discendente indicate nell’atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita del figlio/a, morte);
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Questo Certificato lo richiederà la nostra Ambasciata);
- Certificato di residenza.
N.B. La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dovrà avere apostilla + traduzione in italiano (se messicana) e apostilla + traduzione in italiano con visto consolare rilasciato dal competente consolare se proveniente da altre nazioni.
MODELLI COMPILATI DALLA SEZIONE “MODULISTICA” (Cittadinanza):
- Richiesta di trascrizione atti
- Albero genealogico (nonno e padre unicamente)
- Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne
- Formato AIRE compilato
- Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di residenza.
ATTENZIONE – INFORMAZIONI IMPORTANTI:
1) I cittadini non messicani possono presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza in Messico solo se sono ivi residenti (Forma Migratoria come residente temporaneo o permanente).
2) Il costo per la ricezione ed esame di ogni richiesta di cittadinanza è 600 Euro, da pagare in Pesos MXN al momento della presentazione dei documenti.
3) Sono accettati esclusivamente i documenti (rilasciati in Italia o all’estero) con data di emissione non superiore a 1 anno.
4) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale, salvo che un familiare diretto (padre/madre, fratello/sorella, figlio/a) dopo il 2022 abbia presentato gli stessi documenti per la propria richiesta di cittadinanza.
Non saranno accettate copie di documenti presentati da altri familiari del richiedente che non siano parenti in linea diretta (es. zii, cugini, nonni, ecc.), né presentati ad altre Sedi o in Italia.
5) Prima del 1948, la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna.
6) Ai sensi degli articoli 30, comma I, e 33 della Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 1857, entrata in vigore il 16 settembre 1858, “coloro che sono nati” in Messico da “genitori stranieri” sono anch’essi stranieri. Tali disposizioni sono cambiate con la nuova Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 05 febbraio 1917, con la quale si stabilisce la concessione della cittadinanza messicana iure soli, per elezione ai figli degli stranieri che siano nati in Messico fino al 1998. Da ciò ne deriva che la richiesta della cittadinanza italiana per i discendenti degli italiani possano essere presentate solo se sono nati in Messico dopo il 05/02/1917 e non abbiano manifestato la volontà di essere considerati messicani davanti la “Secretaria de Relaciones Exteriores”. Tutti i discendenti degli italiani nati in Messico prima di tale data che non siano stati ufficialmente riconosciuti italiani, al raggiungimento della loro maggiore età, hanno perso la cittadinanza italiana dovuto alla Convenzione sulla cittadinanza del 20/08/1888 tra i governi degli Stati Uniti Messicani e quello del Regno d’Italia, in vigore. La stessa stabilisce che “i figli di padre italiano nati in territorio messicano, sarebbero stati considerati come italiani, a tutti gli effetti durante la loro minore età, e conserveranno la stessa cittadinanza giunti alla maggior età, purché allora, o nel termine di un anno dopo, computato dal giorno in cui l’abbiano compiuta, manifestino, sia direttamente, sia per mezzo degli Agenti diplomatici o consolari italiani, residenti nel Messico, il desiderio di conservare la menzionata cittadinanza. La semplice omissione di manifestare tale desiderio, come si specifica sopra, farà si che vengano considerati come della cittadinanza del paese di loro nascita”.