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Cittadinanza per discendenza

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, con il quale sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, è stato convertito in legge.

 

Con tale decreto a partire dal 24.05.2025, è cambiato il meccanismo della trasmissione della cittadinanza italiana, introducendo le seguenti modifiche per i nati all’estero:

 

È considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano le seguenti condizioni:

 

1.- un cittadino italiano che ha esclusivamente la cittadinanza italiana (che non possiede altra cittadinanza oltre a quella italiana) trasmette la cittadinanza per discendenza (in modo automatico) fino a due generazioni, cioè esclusivamente ai suoi figli e ai suoi nipoti. La cittadinanza può essere richiesta dal padre o dalla madre durante la minore età del figlio o, dal figlio stesso quando ha raggiunto la maggiore età.

 

2.- I cittadini italiani che hanno avuto riconosciuta la loro cittadinanza per discendenza a partire dalla terza generazione o oltre, non trasmettono più la cittadinanza per sangue, tuttavia è stato istituito uno strumento che offre la possibilità di richiedere la cittadinanza per i figli minori tramite naturalizzazione o per beneficio di legge.

 

I figli minori dei casi summenzionati possono ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione o beneficio di legge in uno dei seguenti casi;

 

  1. a) il padre e la madre, o solo uno dei due in mancanza di entrambi, presentano una dichiarazione in cui esprimono la volontà affinché il figlio minore ottenga la cittadinanza italiana entro il primo anno di vita del minore. Il figlio acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

 

  1. b) il padre e la madre, o solo uno dei due in mancanza di entrambi, presentano una dichiarazione in cui esprimono la volontà affinché il figlio minorenne ottenga la cittadinanza italiana. Dopo un anno dalla nascita, il minorenne dovrà avere la residenza continuativa in Italia per al meno due anni successivi alla dichiarazione

 

Per i casi del punto 2, a) e 2, b) si prega di richiedere informazioni all’Ufficio dello Stato Civile della nostra Ambasciata: messico.statocivile@esteri.it

 

Per i minorenni alla data del 24.05.2025, la dichiarazione potrà essere resa nelle modalità già descritte entro en non oltre il 31.05.2026. In questo caso, se il minorenne frattanto è diventato maggiorenne, dovrà rendere egli stesso la dichiarazione.

 

3.- I figli minori stranieri conviventi con il padre o la madre, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione o per beneficio di legge, ad es. per matrimonio, per residenza, per lavoro per lo Stato Italiano, ecc. possono ottenere la cittadinanza sempre che risiedano in Italia legalmente da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del padre/madre o dalla nascita se di età inferiore a 2 anni

 

4.- Potranno avere riconosciuta la cittadinanza italiana, regolata dalla normativa applicabile fino al 27.03.2025 non solo le domande ricevute entro il 27 marzo 2025, ma anche le domande ricevute con appuntamento comunicato dagli uffici consolari entro il 27 marzo 2025.

 

 

5.- La cittadinanza italiana potrà essere concessa allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, se risiedono legalmente in Italia per almeno 2 anni (Art.9 L. 91/1992). In questi casi, la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso da parte dell’interessato della certificazione della conoscenza della lingua italiana livello B1.

 

 

  • REQUISITI DA PRESENTARE PER VIA DEL NONNO/NONNA – PADRE/MADRE MIGRATO IN MESSICO O ALL’ESTERO:
  1. Estratto originale e recente dell´atto di nascita del nonno/a o padre/madre esclusivamente di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune italiano di nascita, con indicazione del nome del padre e della madre;
  2. Copia fiel del libro” dell’atto di matrimonio ed eventuale atto di morte relativi al nonno/alla nonna e/o padre/madre (se sono atti stranieri, con apostille e traduzione in italiano). Sono accettati solo gli atti di matrimonio emessi da un ufficiale di stato civile. Gli atti ecclesiastici hanno validità legale soltanto se sono italiani;
  3. Certificato attestante l´acquisto / non acquisto della cittadinanza straniera da parte del nonno/a padre/madre italiano/a (con apostilla + traduzione in italiano) rilasciato dalle competenti autorità: in Messico, Certificado positivo/negativo de naturalización emesso dalla “Secretaría de Relaciones Exteriores”). Il certificato deve riportare le generalità dell’ascendente indicate nell’estratto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte);
  4. (In caso di richiesta di riconoscimento per via nonno/nonna esclusivamente italiani) consegnare la “Copia fiel del libro” del padre/madre con doppia cittadinanza:
  1. dell’atto di nascita, di matrimonio ed eventuale atto di morte (con apostille e traduzione in italiano);
  2. Certificato rilasciato dalla Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministero degli Esteri messicano) che attesta se il padre/ la madre del richiedente abbia o meno rinunciato alla cittadinanza italiana in occasione della naturalizzazione messicana per elezione o per aver richiesto un “Certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento”.

Il documento della Secretaría de Relaciones Exteriores si chiama Constancia de no antecedentes de naturalización o búsqueda de antecedentes de naturalización. Tale Certificato è necessario per i seguenti discendenti:

  • Tutti i genitori (figli diretti di italiani esclusivamente) nati in Messico fino il 31/12/1975;
  • tutti i discendenti nati prima del 31/12/1975, fuori dal territorio messicano e che abbiano uno o entrambi i genitori messicani;
  • tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che siano emigrati in Messico;
  • tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che abbiano sposato un cittadino/a messicano/a.

Il certificato deve riportare le generalità del discendente indicate nell’atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita del figlio/a, morte).

  1. In caso di naturalizzazione messicana da parte del nonno/a padre/madre, consegnare copia certificata del Certificato di naturalizzazione rilasciato dalla Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministero degli Esteri messicano) che attesta la data della naturalizzazione. In caso di naturalizzazione di altre nazioni da parte del nonno/a padre/madre e del richiedente, consegnare copia certificata del Certificato di naturalizzazione rilasciato dalle autorità competenti all’estero, attestate la data della naturalizzazione, con apostilla e traduzione in italiano con visto consolare.
  2. In caso di richiesta di riconoscimento per via nonno/nonna o padre/madre esclusivamente di cittadinanza italiana, consegnare il Certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune italiano di ultima residenza dell’avo.
  3. “Copia fiel del libro” del richiedente:
  1. dell’atto di nascita ed eventuale atto di matrimonio (con apostille e traduzione in italiano con visto consolare) Se la paternità del richiedente è stata riconosciuta dopo la registrazione della nascita (ma durante la minore età del figlio), si dovrà consegnare l’atto di riconoscimento. Gli atti descritti devono avere apostille e traduzione in italiano, con visto consolare, trattandosi di atti messicani come da altre nazioni.
  2. i figli minorenni non potranno essere inclusi nelle domande, loro potranno acquistare la cittadinanza italiana in caso di che il genitore abbia avuto riconosciuta la cittadinanza italiana prima del 31.05.2026 o se il figlio si trova dentro del primo anno di vita posteriormente al riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore.

 

N.B. La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dovrà avere apostilla + traduzione in italiano (se messicana) e apostilla + traduzione in italiano con visto consolare rilasciato dal competente consolare se proveniente da altre nazioni.

 

MODELLI COMPILATI DALLA SEZIONE “MODULISTICA”  (Cittadinanza):

  • Richiesta di trascrizione atti
  • Albero genealogico (nonno e padre unicamente)
  • Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne
  • Formato AIRE compilato

 

Le richieste di cittadinanza per discendenza sono presentate tramite la società VFS.

I contatti per prendere appuntamento con il VFS sono i seguenti:

Sito internet: Bienvenido a VFS Global| vfsglobal

Email: info.italymexico@vfsglobal.com

Telefono: +52 55 67 22 81 65

Indirizzo: Ave. Jaime Balmes 11, Plaza Polanco, Torre D, oficina 201, Col. Polanco, CDMX

AVVISO: In considerazione della validità temporale limitata dei documenti richiesti per la pratica di cittadinanza, si raccomanda alla gentile utenza di aspettare nel chiedere il rilascio di tali documenti fino a quando non avrà conferma dell’appuntamento per la presentazione dei documenti stessi, in modo da non dover pagare nuovamente.

ATTENZIONE – INFORMAZIONI IMPORTANTI:

1) I cittadini non messicani possono presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza in Messico solo se sono ivi residenti (FM come residente temporaneo o permanente).

2) Il costo per la ricezione ed esame di ogni richiesta di cittadinanza è circa 600 Euro, da pagare in Pesos MXN al momento della presentazione dei documenti.

3) Sono accettati esclusivamente i documenti (rilasciati in Italia o all’estero) con data di emissione non superiore a 1 anno.

4) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale, salvo che un familiare diretto (padre/madre, fratello/sorella, figlio/a) dopo il 2022 abbia presentato gli stessi documenti per la propria richiesta di cittadinanza.

Non saranno accettabili copie di documenti presentati da altri familiari del richiedente che non siano parenti in linea diretta (es. zii, cugini, nonni, ecc.), nè presentati ad altre Sedi o in Italia.

5) Prima del 1948, la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna.

6) In caso di divorzio, il richiedente deve farne menzione con una autodichiarazione firmata, indicando la data dello scioglimento del matrimonio e il nome del nuovo coniuge, luogo e data del matrimonio. Se la pratica di cittadinanza si conclude positivamente, il richiedente dovrà consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato insieme all’eventuale atto di secondo matrimonio.

7) Se la paternità del richiedente è stata riconosciuta durante la maggiore età del figlio, il figlio avrà unicamente un anno per presentare dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, entro il primo anno dal riconoscimento, anche se il riconoscimento è avvenuto per le vie giudiziali.

8) Se il nonno nato in Italia ed emigrato all’estero è nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.

9) Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto, gli avi originari di detti territori – deceduti o emigrati prima di tale data – non erano cittadini italiani (bensì dell’ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l’avo emigrato con questo status, è stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20/12/2010.

10) Ai sensi degli articoli 30, comma I, e 33 della Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 1857, entrata in vigore il 16 settembre 1858, “coloro che sono nati” in Messico da “genitori stranieri” sono anch’essi stranieri. Tali disposizioni sono cambiate con la nuova Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 05 febbraio 1917, con la quale si stabilisce la concessione della cittadinanza messicana iure solis, per elezione ai figli degli stranieri che siano nati in Messico fino al 1998. Da ciò ne deriva che la richiesta della cittadinanza italiana per i discendenti degli italiani possano essere presentate solo se sono nati in Messico dopo il 05/02/1917 e non abbiano manifestato la volontà di essere considerati messicani davanti la “Secretaria de Relaciones Exteriores”. Tutti i discendenti degli italiani nati in Messico prima di tale data che non siano stati ufficialmente riconosciuti italiani, al raggiungimento della loro maggiore età, hanno perso la cittadinanza italiana dovuto alla Convenzione sulla cittadinanza del 20/08/1888 tra i governi degli Stati Uniti Messicani e quello del Regno d’Italia, in vigore. La stessa stabilisce che “i figli di padre italiano nati in territorio messicano, sarebbero stati considerati come italiani, a tutti gli effetti durante la loro minore età, e conserveranno la stessa cittadinanza giunti alla maggior età, purché allora, o nel termine di un anno dopo, computato dal giorno in cui l’abbiano compiuta, manifestino, sia direttamente, sia per mezzo degli Agenti diplomatici o consolari italiani, residenti nel Messico, il desiderio di conservare la menzionata cittadinanza. La semplice omissione di manifestare tale desiderio, come si specifica sopra, farà si che vengano considerati come della cittadinanza del paese di loro nascita”.