Le richieste di cittadinanza per discendenza sono presentate tramite la società VFS.
I contatti per prendere appuntamento con il VFS sono i seguenti:
Sito internet: https://services.vfsglobal.com/mex/es/ita/apply-visa
Email: info.italymexico@vfsglobal.com
Telefono: +52 55 67 22 81 65
Indirizzo: Ave. Jaime Balmes 11, Plaza Polanco, Torre D, oficina 201, Col. Polanco, CDMX
AVVISO: In considerazione della validità temporale limitata dei documenti richiesti per la pratica di cittadinanza, si raccomanda alla gentile utenza di aspettare nel chiedere il rilascio di tali documenti fino a quando non avrà conferma dell’appuntamento per la presentazione dei documenti stessi, in modo da non dover pagare nuovamente.
REQUISITI
- Estratto originale e recente dell´atto di nascita dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita, con indicazione del nome del padre e della madre; in mancanza dell’atto di nascita del registro civile si potrà accettare il certificato di battesimo emesso dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia e copia del libro di battesimo.
- “Copia fiel del libro” dell’atto di matrimonio ed eventuale atto di morte relativi al suddetto antenato (se sono atti stranieri, con apostille e traduzione in italiano). Sono accettati solo gli atti di matrimonio emessi da un ufficiale di stato civile. Gli atti ecclesiastici non hanno validità legale.
- Certificato attestante l´acquisto / non acquisto della cittadinanza straniera da parte dell’avo italiano emigrato (con apostilla se negativo, con apostilla + traduzione in italiano se positivo) rilasciato dalle competenti autorità: in Messico, “Certificado positivo/negativo de naturalización“ emesso dalla “Secretaría de Relaciones Exteriores”), munito di apostilla e traduzione in italiano. Il certificato deve riportare le generalità dell’ascendente indicate nell’estratto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte);
- “Copia fiel del libro” degli:
- atti di nascita, di matrimonio ed eventuali atti di morte di tutti i suoi discendenti in linea retta sino al richiedente (con apostille e traduzione in italiano);
- atti di nascita degli eventuali figli minori del richiedente (con apostille e traduzione in italiano);
- Certificato rilasciato dalla Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministero degli Esteri messicano) che attesta se i discendenti abbiano o meno rinunciato alla cittadinanza italiana in occasione della naturalizzazione messicana per elezione o per aver richiesto un “Certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento”.
Il documento della Secretaría de Relaciones Exteriores si chiama “Constancia de no antecedentes de naturalización o búsqueda de antecedentes de naturalización”. Tale Certificato è necessario per i seguenti discendenti:
- tutti i discendenti nati in Messico prima del 1917 più il discendente successivo;
- i discendenti di prima generazione (figli diretti di italiani) nati in Messico prima del 1981;
- tutti i discendenti nati prima del 1981, fuori dal territorio messicano e che abbiano uno o entrambi i genitori messicani;
- tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che siano emigrati in Messico;
- tutti i discendenti nati fuori dal territorio messicano e che abbiano sposato un cittadino/a messicano/a;
Il certificato deve riportare le generalità del discendente indicate nell’atto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte).
Il documento deve essere unicamente apostillato se è negativo, mentre deve essere apostillato e tradotto in italiano se è positivo.
ATTENZIONE – INFORMAZIONI IMPORTANTI:
1) I cittadini non messicani possono presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza in Messico solo se sono ivi residenti (FM come residente temporaneo o permanente).
2) Il costo per la ricezione ed esame di ogni richiesta di cittadinanza è circa 300 Euro, da pagare in Pesos MXN al momento della presentazione dei documenti.
3) Sono accettati esclusivamente i documenti (rilasciati in Italia o all’estero) con data di emissione non superiore a 1 anno.
4) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale, salvo che un familiare diretto (padre/madre, fratello/sorella, figlio/a) dopo il 2022 abbia presentato gli stessi documenti per la propria richiesta di cittadinanza.
Non saranno accettabili copie di documenti presentati da altri familiari del richiedente che non siano parenti in linea diretta (es. zii, cugini, nonni, ecc.), nè presentati ad altre Sedi o in Italia.
5) Prima del 1948, la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna.
6) In caso di divorzio, il richiedente deve farne menzione con una autodichiarazione firmata, indicando la data dello scioglimento del matrimonio e il nome del nuovo coniuge, luogo e data del matrimonio. Se la pratica di cittadinanza si conclude positivamente, il richiedente dovrà consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato insieme all’eventuale atto di secondo matrimonio. Se la paternità del richiedente è stata riconosciuta dopo del registro della nascita, si dovrà consegnare l’atto di riconoscimento (con apostille, fotocopia e traduzione in italiano);
7) Se l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero è nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
8) Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto, gli avi originari di detti territori – deceduti o emigrati prima di tale data – non erano cittadini italiani (bensì dell’ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l’avo emigrato con questo status, è stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20/12/2010.
SEZIONE “MODULISTICA” (Cittadinanza):
- Richiesta di trascrizione atti
- Albero genealogico
- Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne
- Formato AIRE compilato