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CHIARIMENTI SULL’ELEGGIBILITA’ A MEMBRO DEL COM.IT.ES

Ai sensi della normativa di riferimento (legge 206/2003 e Regolamento di attuazione DPR 395/2003) si forniscono chiarimenti sull’eleggibilità a membro COM.IT.ES.

 

  • NON sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima Circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato, nonché’ dalla durata soggettiva della permanenza in carica del singolo consigliere;
  • Il limite dei due mandati consecutivi si applica anche nel caso di fusione di due Comites distinti geograficamente in un unico ente;
  • Il limite dei due mandati consecutivi NON trova applicazione nel caso in cui il componente sia stato prima eletto in un Comites e successivamente in un altro, distinto geograficamente.

 

Si richiamano infine altre situazioni che determinano l’ineleggibilità dei candidati. NON risultano eleggibili:

  • Coloro che non siano iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459;
  • Coloro che non siano in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative;
  • Coloro che siano candidati in più circoscrizioni o in più liste;
  • I dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compreso il personale a contratto;
  • Coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
  • Gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
  • Gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.