Con Decreto consolare del Capo dell’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Città del Messico è costituito il Comitato Elettorale Circoscrizionale per l’elezione dei componenti dei Comitati degli italiani all’estero di Città del Messico, indetta con il Decreto consolare del 3 settembre 2026.
Ai sensi della L. 286/2003: art. 16 (Comitato Elettorale Circoscrizionale):
- Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all’articolo 26.
- Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante.
- Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
- I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell’ambito della circoscrizione, dal capo dell’ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 26.
- Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l’attività dei seggi elettorali.
- Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Ai sensi del DPR 395/2003 – art. 14 (Presentazione delle liste dei candidati):
- Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, nonché’ la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché’ tutti i nominativi dei candidati.
- Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da 12 membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché’ un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.
- Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
- Le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
- La designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge.
- Ogni lista, munita del proprio contrassegno, è presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
- Il presidente dell’ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo è costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.
- Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate al capo dell’ufficio consolare.
- L’ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare degli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento.
- A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni l’ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
Ai sensi del DPR 395/2003 – art. 15 (Comitato elettorale circoscrizionale):
- Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo dell’ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco dei propri rappresentanti, designati nell’osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all’ufficio consolare tale elenco.
- Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo dell’ufficio consolare è costituito il comitato elettorale circoscrizionale, composto da:
- I rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera b);
- I rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni.
- Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera b), i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.