L’assistenza legale può essere prestata attraverso l’indicazione di un legale di fiducia e – in casi di particolare gravità – anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti.
Tale aiuto da parte dell’ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso
– in caso di comprovata indigenza
– sotto forma di:
a. sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione di competenza;
b. prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.