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Ricerca di connazionali all’estero

Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.

Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

In alcuni Paesi (come per esempio gli Stati Uniti d’America) la locale legge sulla riservatezza non permette di diffondere notizie su persone sul loro territorio. E’ pertanto necessario accertarsi caso per caso della legge applicabile.Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo.

Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:
– inviando un fax al Consolato competente territorialmente (fax di questa sede: 0052.55.55967710). Le richieste vanno indirizzate mediante istanza autografa (in carta semplice) motivata, allegando la copia di un valido documento d’identità del richiedente. In caso di scomparsa, dovrà essere presentata altresì una copia della relativa denuncia resa davanti ai competenti organi di polizia.

– Solo nel caso in cui non si conosca l’Ufficio consolare competente, le richieste potranno essere indirizzate all’Ufficio IV° della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie ai seguenti recapiti: tel. 06-3691.2907 – dgit4@esteri.it.