AVVISO PRENOTAZIONE ONLINE APPUNTAMENTO
Il sistema di prenotazione online Prenot@mi offre la possibilita’ di prenotare appuntamenti nelle due settimane successive. Gli slot degli appuntamenti si sbloccano automaticamente alle ore 19:00 (ora di Citta’ del Messico) di ogni martedi’, mercoledi’ e giovedi’. Si invita a monitorare con frequenza il sistema in modo da verificare anche le eventuali disponibilita’ dovute alle cancellazioni effettuate da altri utenti.
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Postazioni per l’acquisizione delle impronte digitali presso i Consolati Onorari
Sono attive presso i Consolati Onorari di Playa del Carmen, Guadalajara, Puebla, Querétaro e Monterrey le postazioni per l’acquisizione delle impronte digitali al fine del rilascio o rinnovo del passaporto.
I connazionali regolarmente iscritti all’AIRE e residenti negli Stati che si indicano di seguito potranno pertanto prendere appuntamento direttamente presso i suddetti Consolati Onorari:
Consolato Onorario a Playa del Carmen: Quintana Roo e Yucatan (contatto: consolatoplaya@gmail.com)
Consolato Onorario a Puebla: Puebla e Tlaxcala (contatto: console.puebla@gmail.com)
Consolato Onorario a Querétaro: Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo e Guanajuato (queretaro.onorario@esteri.it)
Consolato Onorario a Monterrey: Nuevo León e Coahuila (contatto: consolato.monterrey@gmail.com)
I connazionali non residenti negli Stati sopra menzionati continueranno a seguire la procedura di prenotazione di un appuntamento presso l’Ambasciata a Citta’ del Messico attraverso il portale “Prenot@Mi” accessibile dal sito Internet dell’Ambasciata.
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento che può essere rilasciato solo a chi è già cittadino italiano.
In Italia il suo rilascio è di competenza delle Questure. All’estero il suo rilascio è di competenza dell’Autorità Consolare.
Per il Messico e il Belize, l’unico ufficio abilitato al rilascio dei passaporti è la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Cittá del Messico.
L’Ambasciata d’Italia in Messico emette / rinnova i passaporti dei cittadini italiani RESIDENTI in Messico o in Belize regolarmente ISCRITTI AIRE presso questa circoscrizione consolare. Per maggiori informazioni al riguardo, pregasi consultare la sezione “Servizi Consolari – Anagrafe” della pagina internet di questa Ambasciata.
Nel caso di connazionali NON iscritti AIRE in questa circoscrizione consolare, il passaporto puó essere emesso / rinnovato esclusivamente in casi di COMPROVATA EMERGENZA. Si invitano i connazionali NON iscritti AIRE in questa circoscrizione consolare a mettersi previamente in contatto con l’Ufficio Passaporti, inviando una mail a: passaporti.messico@esteri.it. Per questi casi, si invita inoltre a consultare la sezione “Cittadini non residenti” all’interno di questa pagina.
Per quanto riguarda i cittadini italiani nati all’estero, residenti in questa Circoscrizione Consolare, per emettere / rinnovare il passaporto é indispensabile che l’atto di nascita sia stato correttamente trasmesso da quest’Ambasciata (o dalla Sede consolare competente) al Comune dI riferimento in Italia.
Dovrà essere stata inviata in Italia anche la richiesta di iscrizione A.I.R.E.
A partire dal mese di aprile 2010 la Cancelleria consolare rilascia il nuovo passaporto elettronico “fase due” con impronte digitali e libretto a 48 pagine. Trattasi di un documento a norma europea, di durata decennale (per i maggiorenni), con elevato livello di garanzia contro le contraffazioni e gli usi illegali.
Per tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni d’etá, é necessaria la rilevazione delle impronte digitali, motivo per cui è richiesta la presenza fisica dell’interessato presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Citta’ del Messico.
Non è più prevista la possibilità di rinnovo del passaporto. In caso di scadenza, esaurimento dello spazio disponibile per l’apposizione dei visti, furto o smarrimento, è necessario richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.
Tutti i passaporti già rilasciati nel passato mantengono la loro validità fino alla scadenza.
PASSAPORTO PER MINORI DI ANNI 18
Il passaporto ha validità di tre anni per i minori di anni 3 e di cinque anni per i minori di anni 18.
I minori fino a 12 anni sono esentati dall’obbligo di apporre la firma e da quello di rilevazione delle impronte digitali. Solo per loro, non é quindi necessario presentarsi personalmente in Ambasciata: la domanda di rilascio / rinnovo del passaporto potrá essere consegnata al proprio Consolato onorario di appartenenza (i Consolati Onorari sono ubicati nelle diverse regioni del Paese: per maggiori informazioni, pregasi consultare la sezione “Chi siamo – La rete consolare” nella pagina internet di questa Ambasciata).
Per il rilascio di passaporti di tutti i minori, è richiesta l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori, che devono presentarsi personalmente presso l’Ambasciata o il Consolato onorario di riferimento e firmare il modulo di assenso per il rilascio del passaporto. I genitori devono presentare entrambi un documento di identità in corso di validità e relativa fotocopia.
Nel caso in cui l’altro genitore sia cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione europea, l’assenso puó essere concesso utilizzando l’apposito modulo (scaricabile nella sezione “Modulistica”), compilato e sottoscritto dall’interessato e corredato di fotocopia di un documento d’identitá valido. Se uno dei genitori vive all’estero, potrá presentarsi presso l’Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese dove vive. E’ sempre richiesto l’assenso di entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio.
In caso di rilascio del primo passaporto italiano, il minore dovrá essere identificato a mezzo di un passaporto messicano (o straniero) o, in sua assenza, della “constancia del médico familiar”.
PASSAPORTO PER CONNAZIONALI CON FIGLI MINORI
Per ottenere il rilascio / rinnovo del proprio passaporto la persona che ha figli minori deve ottenere l’assenso dell’altro genitore.
L’altro genitore dovrá presentarsi personalmente presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata o il Consolato onorario di riferimento e firmare il modulo d’assenso per il rilascio del passaporto.
Nel caso in cui l’altro genitore sia cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione europea, l’assenso puó essere concesso utilizzando l’apposito modulo (scaricabile nella sezione “Modulistica”), compilato e sottoscritto dall’interessato e corredato di fotocopia di un documento d’identitá valido.
Se l’altro genitore vive all’estero, potrá presentarsi presso l’Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese dove vive.
E’ sempre richiesto l’assenso dell’altro genitore anche in caso di separazione o divorzio.
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
Per il rilascio del passaporto è necessario compilare e firmare una domanda, che è possibile scaricare da questo sito internet (vedi sezione “Modulistica”).
E’ possibile richiedere il rinnovo del passaporto non prima di sei (6) mesi dalla sua scadenza, se non per esaurimento delle pagine, deterioramento, perdita o furto.
Per la presentazione della domanda è necessario prenotare un appuntamento attraverso il sito di questa Ambasciata ed occorre presentare:
– un documento di identità italiano (con fotocopia) in corso di validità con fotografia (si puó presentare anche il passaporto italiano scaduto); nel caso di primo passaporto italiano, é necessario presentare il passaporto messicano e la sua fotocopia;
– due fotografie uguali e recenti (3,5×4,00 cm, frontali, a colori con sfondo bianco);
– vecchio passaporto (se posseduto);
– in caso di furto o smarrimento del passaporto, originale della denuncia e fotocopia;
– il costo del rilascio del passaporto e’ di 73,50 euro, più il costo del libretto di 42,50 euro in contanti nel loro controvalore in Pesos (il valore varia ogni trimestre in base al cambio Euro/Peso) per il pagamento dei diritti consolari e della tassa annuale (non si accettano carte di credito né assegni): per conoscere l’importo, pregasi consultare la “Tabella diritti consolari” nella pagina di apertura della sezione “Servizi consolari”).
Il giorno della presentazione della domanda si rilevano le impronte digitali e generalmente si stampa e si consegna il passaporto (salvo inconvenienti che possono sorgere durante l’analisi del fascicolo personale dell’interessato).
CITTADINI NON RESIDENTI
Nel caso di connazionali NON iscritti AIRE in questa circoscrizione consolare, il passaporto puó essere emesso / rinnovato esclusivamente in casi di COMPROVATA EMERGENZA.
Si invitano i connazionali NON iscritti AIRE in questa circoscrizione consolare a mettersi previamente in contatto con l’Ufficio Passaporti, inviando una mail a: passaporti.messico@esteri.it .
Si ricorda che il connazionale potrá sempre fare rientro in Italia (o nel proprio Paese di residenza) utilizzando un ETD (Emergency Travel Document): per maggiori informazioni, pregasi consultare la relativa sezione in calce a questa pagina.
Una volta presentata la domanda, la Cancelleria consolare dell’Ambasciata deve richiedere all’ufficio competente per luogo di residenza dell’interessato (Questura o Ufficio consolare) il nulla osta e la delega al rilascio del passaporto. Solo una volta autorizzata, la Cancelleria consolare potrà provvedere al rilascio del passaporto. E’ sempre richiesto l’assenso dell’altro genitore se si hanno figli minori.
Dichiarazione di accompagnamento del minore (in vigore dal 4 giugno 2014)
Dal 4 giugno 2014 la Cancelleria consolare di Cittá del Messico, ove non si ricorra alla menzione sul passaporto, potrá emettere un’apposita attestazione contenente i dati riportati nelle dichiarazioni rese dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria.
La Dichiarazione di accompagnamento é disponibile nella sezione “Modulistica” (Passaporti) del sito internet di questa Ambasciata.
1. DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO O MENZIONE SUL PASSAPORTO.
Qualora un minore di anni 14 viaggi non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il nome della/e persona/e a cui e’ affidato e’ indicato in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione al rilascio del passaporto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della L. 1185/1967. Nella stessa dichiarazione gli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria possono chiedere la menzione sul passaporto del minore o il rilascio di una attestazione, riportante i dati in essa contenuti.
Pur ritenendo preferibile la menzione sul passaporto, la scelta tra attestazione e menzione e’ affidata agli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria, salvo diversa indicazione, per giustificati motivi, degli uffici di cui all’art. 5 della L. 1185/1967.
Ferma la necessita’ che sia indicato almeno un accompagnatore, e’ lasciata alla valutazione degli istanti fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
La dichiarazione di accompagnamento e’ presentata agli uffici di cui all’art. 5 della L. 1185/1967 dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria, che la sottoscrivono alla presenza del funzionario addetto.
La dichiarazione puo’ essere anche presentata gia’ sottoscritta, in tal caso e’ necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’. La copia fotostatica del documento e’ inserita nel fascicolo.
Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea e non regolarmente residente in Italia.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche per fax o per via telematica.
E’ rimessa alla valutazione degli uffici, di cui all’art. 5 della L. 1185/1967, la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la responsabilita’ genitoriale.
3. UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO.
In linea con quanto previsto dall’art. 7 della L. 1185/1967, l’autorita’ competente a ricevere la dichiarazione e’ di norma quella preposta all’ufficio o alla rappresentanza all’estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata ad un ufficio diverso da quello di residenza, il funzionario addetto dovra’ informare l’ufficio competente dell’eventuale rilascio dell’attestazione o dell’apposizione della menzione sul passaporto, previa acquisizione delle necessarie informazioni sull’identita’ degli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria e del minore, ove ritenute necessarie.
4. LIMITI SPAZIO-TEMPORALI.
La validita’ della dichiarazione e’ di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore infra-quattordicenne, con destinazione determinata.
Il termine massimo di validita’ della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – e’ di 6 mesi, salva la possibilita’ per l’ufficio competente di accordare un periodo piu’ ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
La validita’ della dichiarazione non puo’ comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
Nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalita’ del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
5. AFFIDAMENTO AD UN ENTE O AD UNA COMPAGNIA DI TRASPORTO.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilita’ dei dati relativi al viaggio, e’ rilasciata unicamente l’attestazione redatta sulla base della dichiarazione resa dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria.