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Rimpatrio Masserizie

Importazione masserizie

Hanno diritto all’esenzione doganale i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero – Legge 27.10.1988 n. 470) che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto continuativamente e permanentemente all’estero per almeno 12 mesi. Si può importare un veicolo ad uso personale (automobile o moto) in esenzione doganale, sempre ché sia stato posseduto ed usato da almeno 6 mesi. Tutti gli oggetti da importare in Italia devono essere posseduti ed usati dal richiedente e devono essere destinati all’esclusivo uso personale. E’ vietata l’importazione di beni, in esenzione doganale, per fini diversi.

Per ottenere l’esenzione doganale per le masserizie in generale non occorre il rilascio di alcun documento da parte di questo Consolato.

Se si importa anche un autoveicolo o un motociclo, è necessario ottenere la dichiarazione di conformità sulla traduzione dei documenti richiesti dalla motorizzazione civile della provincia italiana in cui si intenda immatricolare il veicolo.

 

MASSERIZIE

Si riassume quanto richiesto dall’Ufficio delle Dogane italiano:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per rimpatrio (aggiungere l’indirizzo o almeno il Comune di prossima residenza)

• Lista delle masserizie (stoviglie, abbigliamento, giocattoli etc.) redatta e firmata dall’interessato sia in italiano che in spagnolo.

 

Solo qualora il trasportatore non accetti l’autocertificazione, contattare l’ufficio anagrafe (anagrafe.messico@esteri.it) e seguire le istruzioni per la Richiesta dichiarazione di rimpatrio masserizie